Titolo II
Art. 17
In vigore dal 15 ott 1953
I dadi per brodo o condimento siano nella forma di cubi o sotto altra forma oppure di granulato o di polvere, devono essere ottenuti per essiccazione degli estratti di cui agli e possono contenere, come sostanze aggiunte, grasso, sale, sostanze aromatizzanti e droghe.
Essi devono presentare le seguenti caratteristiche:
residuo secco a 100°: non inferiore a 95.00%...;
cloruro sodico totale dal cloro presente: non superiore a 60.00% su sostanza secca;
grasso: non superiore a 5.00% su sostanza secca;
sostanze insolubili in acqua ed in etere etilico non superiori a 1.00% su sostanza secca;
estratto (o miscela di estratti) esente d'acqua, cloruro sodico, grasso e sostanze insolubili, quanto basta per arrivare a g. 100.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-30;567#art-17