Titolo II

Art. 17

In vigore dal 15 ott 1953
I dadi per brodo o condimento siano nella forma di cubi o sotto altra forma oppure di granulato o di polvere, devono essere ottenuti per essiccazione degli estratti di cui agli e possono contenere, come sostanze aggiunte, grasso, sale, sostanze aromatizzanti e droghe. Essi devono presentare le seguenti caratteristiche: residuo secco a 100°: non inferiore a 95.00%...; cloruro sodico totale dal cloro presente: non superiore a 60.00% su sostanza secca; grasso: non superiore a 5.00% su sostanza secca; sostanze insolubili in acqua ed in etere etilico non superiori a 1.00% su sostanza secca; estratto (o miscela di estratti) esente d'acqua, cloruro sodico, grasso e sostanze insolubili, quanto basta per arrivare a g. 100.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-30;567#art-17

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