Titolo II
Art. 18
In vigore dal 15 ott 1953
L'estratto impiegato nella fabbricazione dei dadi può essere anche costituito dalla mescolanza di due soli estratti, di cui uno deve essere presente in misura non inferiore al 12%. La composizione della miscela deve corrispondere a quella che deriva dalle percentuali dei singoli estratti presenti.
Se uno dei componenti la miscela è estratto di carne i dadi debbono contenere creatinina nella quantità corrispondente alla percentuale di estratto di carne presente ed in ogni caso in quantità non inferiore a 0.72% del residuo secco totale.
Il grasso impiegato nella preparazione dei dadi deve essere commestibile.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-30;567#art-18