Art. 29
Titolo IV

Art. 29

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In vigore dal 15 ott 1953
Le imprese produttrici che abbiano in giacenza estratti alimentari ed affini al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere autorizzate a venderli, qualora ne facciano domanda entro due mesi all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica nel modo stabilito dall'. Entro lo stesso termine le imprese che hanno in commercio prodotti non corrispondenti ai requisiti o alle condizioni stabiliti dal presente regolamento dovranno denunciare i quantitativi all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica indicando il periodo di tempo necessario per esitarli. L'Alto Commissariato, di concerto con il Ministero dell'industria e commercio potrà concedere, per l'esaurimento di tali scorte, un termine che non potrà essere, in nessun caso, superiore ai 7 mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-30;567#art-29