Art. 31

In vigore dal 15 ago 1951
Presso le Intendenze di finanza stabilite dal Ministero delle finanze, deve essere nominata una Commissione chiamata ad adempiere alle operazioni previste dagli e a decidere sui reclami ai sensi dell'. La Commissione è composta dall'Intendente di finanza o da un suo rappresentante, da un funzionario amministrativo di prefettura in rappresentanza del prefetto, e da un rappresentante del sindaco.
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Art. 31 Norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. ((496)), sulla disciplina delle attivita' di giuoco. — Testo vigente | Portale Normativo