Art. 31

Art. 31

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In vigore dal 15 ago 1951
Presso le Intendenze di finanza stabilite dal Ministero delle finanze, deve essere nominata una Commissione chiamata ad adempiere alle operazioni previste dagli e a decidere sui reclami ai sensi dell'. La Commissione è composta dall'Intendente di finanza o da un suo rappresentante, da un funzionario amministrativo di prefettura in rappresentanza del prefetto, e da un rappresentante del sindaco.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;581#art-31