Art. 34
In vigore dal 15 ago 1951
Nel caso di pignoramento o sequestro di premi, di cui all' di questo regolamento, il pagamento può aver luogo nei casi previsti nell'art. 502 del regolamento di contabilità generale dello Stato e quando, secondo le norme del Codice di procedura civile, sia cessata l'efficacia del pignoramento o del sequestro.
L'importo del premio, di cui sia sospeso il pagamento, è depositato presso la Cassa depositi e prestiti.
L'autorità giudiziaria, innanzi alla quale pende la controversia, può, sull'accordo delle parti, disporre che la somma sia investita in titoli dello Stato, che saranno depositati presso la Cassa depositi e prestiti per essere consegnati a chi di ragione, alle condizioni previste nell'ultimo comma dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;581#art-34