Art. 32
In vigore dal 15 ago 1951
I risultati del giuoco o del concorso possono essere resi noti mediante la pubblicazione di essi su un apposito bollettino ufficiale o sul bollettino ufficiale delle estrazioni del lotto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;581#art-32