Art. 32

In vigore dal 15 ago 1951
I risultati del giuoco o del concorso possono essere resi noti mediante la pubblicazione di essi su un apposito bollettino ufficiale o sul bollettino ufficiale delle estrazioni del lotto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;581#art-32

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