Art. 27

In vigore dal 15 ago 1951
La Commissione centrale, prevista dall', è composta da un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo di grado superiore al 5°, che la presiede, dal capo dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, dai capi delle divisioni concorsi pronostici e le lotterie e da due funzionari di gruppo A di grado non inferiore al 6°, rispettivamente del Ministero dell'interno e della Ragioneria generale dello Stato. In caso di impedimento o di assenza del magistrato, presiede la Commissione il capo dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie o chi ne fa le veci. Assolve le mansioni di segretario un funzionario di gruppo A dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie di grado non inferiore al 9°. I membri della Commissione ed il segretario sono nominati con decreto del Ministro per le finanze, su designazione delle rispettive Amministrazioni. Per decidere in merito ai reclami accolti con riserva, la Commissione deve riunirsi nei giorni tassativamente fissati dal regolamento del giuoco o del concorso. La Commissione provvede anche a determinare le quote da pagare ai vincitori nel caso previsto dall'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;581#art-27

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Art. 27 Norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. ((496)), sulla disciplina delle attivita' di giuoco. — Testo vigente | Portale Normativo