Art. 17
In vigore dal 15 ago 1951
Nel luogo ove ha sede la direzione generale del giuoco o del concorso, è istituita una Commissione centrale, la cui composizione, quando trattasi di giuoco riservato allo Stato è quella dell', avente i compiti di esaminare i reclami trasmessi dalle Commissioni di archivio, nonché qualsiasi altro avverso lo svolgimento e l'organizzazione del giuoco o del concorso.
La Commissione predetta provvede altresì a determinare le quote da pagare ai vincitori nel caso previsto dall'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;581#art-17