Art. 14
In vigore dal 15 ago 1951
Nel caso di cui al primo comma dell', le matrici rimangono custodite fino alla scadenza del termine entro cui il vincitore deve denunciare la vincita al gestore.
Nel caso di cui al secondo comma dell'articolo suddetto, le matrici rimangono custodite fino alla scadenza del termine di reclamo e comunque non prima che la Commissione abbia proceduto all'esame dei reclami a norma dell'.
Scaduti i due termini suddetti, le matrici vengono estratte dall'archivio e lasciate in custodia al gestore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;581#art-14