Art. 14

In vigore dal 15 ago 1951
Nel caso di cui al primo comma dell', le matrici rimangono custodite fino alla scadenza del termine entro cui il vincitore deve denunciare la vincita al gestore. Nel caso di cui al secondo comma dell'articolo suddetto, le matrici rimangono custodite fino alla scadenza del termine di reclamo e comunque non prima che la Commissione abbia proceduto all'esame dei reclami a norma dell'. Scaduti i due termini suddetti, le matrici vengono estratte dall'archivio e lasciate in custodia al gestore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;581#art-14

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Art. 14 Norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. ((496)), sulla disciplina delle attivita' di giuoco. — Testo vigente | Portale Normativo