Art. 12

In vigore dal 15 ago 1951
I premi non riscossi si perdono decorso il termine, che non può essere inferiore a novanta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati, fissato per ogni giuoco o concorso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;581#art-12

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