Art. 10
In vigore dal 15 ago 1951
I risultati del giuoco o del concorso, la misura dei premi e l'assegnazione di essi debbono essere portati a conoscenza del pubblico mediante la pubblicazione di un bollettino ufficiale da effettuarsi a cura del gestore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;581#art-10