Art. 6
In vigore dal 15 ago 1951
La custodia delle matrici, nel caso previsto nel penultimo comma dell'articolo precedente, viene effettuata mediante deposito di esse in un archivio, per la cui apertura occorra l'intervento simultaneo dei componenti di una apposita Commissione, assistita da un segretario, che può essere anche un membro della stessa Commissione, la quale deve controllare la regolarità delle operazioni di deposito e custodia, verbalizzando l'ammontare delle matrici da custodire e gli estremi di quelle accertate come mancanti.
L'archivio può essere costituito da un locale fornito di sufficienti garanzie o da uno o più armadi corazzati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;581#art-6