Art. 11

In vigore dal 15 ago 1951
Il vincitore deve denunciare la vincita al gestore entro il termine, dalla pubblicazione dei dati, stabilito per ogni giuoco o concorso. Detto termine non può essere inferiore a otto giorni. L'individuazione delle schede vincenti può anche essere effettuata a cura del gestore del concorso. In questo caso il regolamento del giuoco o del concorso determina le modalità per la pubblicazione degli estremi delle schede vincenti e fissa il termine entro cui può essere elevato reclamo. Tale termine non può essere inferiore a sei giorni e decorre dalla data della pubblicazione predetta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;581#art-11

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Art. 11 Norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. ((496)), sulla disciplina delle attivita' di giuoco. — Testo vigente | Portale Normativo