Art. 13
In vigore dal 15 ago 1951
Avuti i dati ufficiali e definitivi del giuoco o del concorso, ai sensi dell', la Commissione di archivio di cui all', nei casi in cui la determinazione, dei vincitori venga eseguita sulla base delle matrici custodite, procede alle operazioni relative, dopo avere accertato la perfetta integrità dell'archivio e della sua chiusura.
Quando l'individuazione delle schede vincenti è eseguita ad iniziativa del gestore, lo spoglio può essere effettuato, fuori l'archivio, a cura del gestore stesso sulla scorta di una terza parte della scheda, la quale, però, non fa prova contro la matrice custodita nell'archivio.
Servendosi dello spoglio suddetto la Commissione determina i vincitori in base alle matrici.
Ai verbali della Commissione dovranno essere allegate le matrici vincenti.
Nei casi in cui il giuoco o il concorso non preveda la custodia delle matrici, alla, determinazione dei vincitori provvede, secondo le norme particolari del giuoco o del concorso, una Commissione che può essere di composizione analoga a quella di archivio.
Il numero di dette Commissioni può variare in dipendenza della ripartizione territoriale dell'organizzazione del giuoco o del concorso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;581#art-13