Art. 19
In vigore dal 15 ago 1951
Il regolamento di ogni giuoco o concorso deve precisare quali sono i dati ufficiali da servire per la determinazione degli esiti degli eventi oggetto del pronostico, nonché dell'esatta risposta da dare ai quesiti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;581#art-19