Art. 24

In vigore dal 2 ago 1962
Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, stabilisce di volta in volta, udito il parere della Commissione di cui all', il giuoco di abilità o il concorso pronostici che lo Stato voglia organizzare ed esercitare a norma dell' del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496. Con proprio decreto il Ministro per le finanze approva il regolamento del giuoco o del concorso.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;581#art-24

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