Art. 25
In vigore dal 15 ago 1951
La gestione dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici di cui all'articolo precedente è demandata allo Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, che la esercita per mezzo delle Intendenze di finanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;581#art-25