Art. 28

In vigore dal 15 ago 1951
Le schede di partecipazione possono essere già predisposte per comprovare l'avvenuto pagamento della posta, oppure debbono essere munite di uno speciale contrassegno a comprova del pagamento suddetto. Le Intendenze di finanza tengono una speciale contabilità delle schede o dei contrassegni. Può essere stabilito che le speciali contabilità siano tenute solamente dalle sedi estrazionali. Le speciali contabilità di cui sopra si riferiscono alle schede od ai contrassegni ricevuti, a quelli consegnati agli incaricati della vendita e a quelli impiegati da questi ultimi, alla riscossione delle poste di partecipazione ed al loro versamento nel c/c (postale di cui al comma seguente. Tutte le somme provenienti dall'incasso delle poste debbono essere versate in un apposito conto corrente postale intestato al Ministero delle finanze, Ispettorato generale per il lotto e le lotterie. Qualsiasi prelevamento dal c/c suddetto può essere effettuato solamente a firma dell'Ispettore generale per il lotto e le lotterie o da persona da lui delegata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;581#art-28

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Art. 28 Norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. ((496)), sulla disciplina delle attivita' di giuoco. — Testo vigente | Portale Normativo