Art. 33

In vigore dal 15 ago 1951
I premi possono essere preventivamente stabiliti in misura percentuale rispetto all'incasso lordo di ogni giuoco o concorso periodico. Può anche essere stabilito che uno o più premi siano determinati nel loro ammontare. In ogni caso la somma dei premi determinati nel loro ammontare e di quelli a percentuale non deve superare la percentuale dell'intero incasso lordo destinata a costituire la massa premi. La massa premi può anche essere distribuita in parti eguali fra determinate categorie di vincitori, osservate le norme del presente regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;581#art-33

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Art. 33 Norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto — Testo vigente | Portale Normativo