Art. 35

In vigore dal 15 ago 1951
La gestione diretta da parte dello Stato dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici, si effettua integralmente attraverso il bilancio statale. I proventi derivanti dall'esercizio delle predette attività affluiscono al capitolo 91 del bilancio dell'entrata esercizio 1950-51 e a quello corrispondente degli esercizi successivi. Per le spese saranno istituiti appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per provvedere: a) al pagamento dei premi ai vincitori; b) al rimborso spese di viaggio e indennità di missione spettanti ai funzionari incaricati della sorveglianza, organizzazione e controllo dei giuochi e concorso pronostici; c) alle spese di organizzazione ed esercizio delle predette attività e per tutte le altre occorrenze che eventualmente dovessero verificarsi in dipendenza della gestione delle attività stesse; d) ai compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, ai funzionari incaricati della organizzazione ed esercizio delle predette attività di giuoco, nonché della tenuta e del riscontro delle relative contabilità. Ai pagamento dei premi ai vincitori può essere provveduto con fondi messi a disposizione del capo dello Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, mediante aperture di credito a suo favore, giusta l'art. 283 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
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