Art. 35
In vigore dal 15 ago 1951
La gestione diretta da parte dello Stato dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici, si effettua integralmente attraverso il bilancio statale.
I proventi derivanti dall'esercizio delle predette attività affluiscono al capitolo 91 del bilancio dell'entrata esercizio 1950-51 e a quello corrispondente degli esercizi successivi.
Per le spese saranno istituiti appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per provvedere:
a) al pagamento dei premi ai vincitori;
b) al rimborso spese di viaggio e indennità di missione spettanti ai funzionari incaricati della sorveglianza, organizzazione e controllo dei giuochi e concorso pronostici;
c) alle spese di organizzazione ed esercizio delle predette attività e per tutte le altre occorrenze che eventualmente dovessero verificarsi in dipendenza della gestione delle attività stesse;
d) ai compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, ai funzionari incaricati della organizzazione ed esercizio delle predette attività di giuoco, nonché della tenuta e del riscontro delle relative contabilità.
Ai pagamento dei premi ai vincitori può essere provveduto con fondi messi a disposizione del capo dello Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, mediante aperture di credito a suo favore, giusta l'art. 283 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;581#art-35