Art. 37

In vigore dal 2 ago 1962
Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, stabilisce a quale persona fisica o giuridica debba essere affidata la gestione di una delle attività di giuoco di cui lo Stato intenda effettuare l'esercizio.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;581#art-37

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Art. 37 Norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. ((496)), sulla disciplina delle attivita' di giuoco. — Testo vigente | Portale Normativo