Art. 37
In vigore dal 2 ago 1962
Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, stabilisce a quale persona fisica o giuridica debba essere affidata la gestione di una delle attività di giuoco di cui lo Stato intenda effettuare l'esercizio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;581#art-37