Art. 37

Art. 37

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In vigore dal 2 ago 1962
Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, stabilisce a quale persona fisica o giuridica debba essere affidata la gestione di una delle attività di giuoco di cui lo Stato intenda effettuare l'esercizio.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;581#art-37