Art. 39
In vigore dal 15 ago 1951
L'ente o la persona, cui il Ministro per le finanze ha deciso di affidare la gestione, deve versare una adeguata cauzione.
In caso di inadempienza o di irregolarità nella gestione, può essere stabilita a carico dell'assuntore una penalità che può giungere fino all'incameramento della cauzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;581#art-39