Art. 39

In vigore dal 15 ago 1951
L'ente o la persona, cui il Ministro per le finanze ha deciso di affidare la gestione, deve versare una adeguata cauzione. In caso di inadempienza o di irregolarità nella gestione, può essere stabilita a carico dell'assuntore una penalità che può giungere fino all'incameramento della cauzione.
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Art. 39 Norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. ((496)), sulla disciplina delle attivita' di giuoco. — Testo vigente | Portale Normativo