Art. 42
In vigore dal 15 ago 1951
Tutto lo svolgimento del giuoco o del concorso avviene sotto il controllo dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie e delle Intendenze di finanza.
Il controllo suddetto non esime il gestore dal rispondere delle eventuali responsabilità a lui imputabili in conseguenza della gestione.
Il gestore deve avere la propria sede generale in Roma e dovrà costituire un Comitato direttivo del quale deve far parte un rappresentante del Ministero delle finanze.
Le Commissioni previste dagli e quella prevista dall', hanno rispettivamente composizione analoga a quella stabilita negli .
In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di fare intervenire alle operazioni del giuoco o del concorso propri funzionari con funzioni ispettive.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;581#art-42