Art. 45
In vigore dal 15 ago 1951
Il gestore sceglie le persone e gli enti autorizzati al ricevimento delle schede ed alla riscossione delle poste.
Detti incarichi possono essere assunti dalle ricevitorie del lotto dietro autorizzazione concessa, di volta in volta, dal Ministero.
Nessuna responsabilità può essere tuttavia fatta risalire all'Amministrazione nell'assolvimento degli incarichi suddetti da parte dei gestori delle ricevitorie del lotto, i quali, nell'esercizio di dette attività, non sono da considerarsi incaricati di un pubblico servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;581#art-45