Art. 47

In vigore dal 15 ago 1951
Il gestore è obbligato a tenere presso ogni sede di zona, sotto il controllo delle Intendenze di finanza, una apposita contabilità sia del movimento di entrata ed uscita delle schede o dei bollini di contrassegno, sia delle poste riscosse e del loro versamento nel c/c postale di cui all'. Un'altra contabilità generale sarà tenuta dal gestore presso la sede generale in Roma, che verrà controllata a cura di un funzionario della Ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore ali settimo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;581#art-47

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Art. 47 Norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. ((496)), sulla disciplina delle attivita' di giuoco. — Testo vigente | Portale Normativo