Art. 46
In vigore dal 15 ago 1951
Tutte le riscossioni effettuate dal gestore debbono essere versate, nel termine che deve essere indicato nella convenzione, in un apposito c/c postale, intestato al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.
Il gestore può essere autorizzato a trattenersi a titolo di acconto sulle riscossioni suddette una percentuale sull'incasso, che in ogni caso non può essere superiore ai 9/10 dell'aggio convenuto.
La liquidazione finale dell'aggio spettante al gestore avviene alla fine della convenzione o nell'epoca indicata nella medesima.
Nessun prelevamento dal c/c postale può essere fatto se non a firma dell'Ispettore generale per il lotto e le lotterie o da persona da lui delegata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;581#art-46