Art. 48

In vigore dal 15 ago 1951
Le Intendenze di finanza designate tengono speciali contabilità analoghe a quelle previste dall'. Può essere stabilito che il controllo e l'accertamento delle riscossioni effettuate dal gestore nonché il movimento relativo alle schede o ai bollini di contrassegno sia affidato alla Società italiana Autori ed Editori, alla quale sarà corrisposto un compenso da concordarsi con apposita convenzione. Presso l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, sulla scorta delle contabilità speciali tenute dalle Intendenze di finanza o dalla S.I.A.E., e sotto il diretto controllo del funzionario della Ragioneria generale dello Stato di cui all'articolo precedente, sarà tenuta una apposita contabilità generale, soggetta a riscontro da parte della Corte dei conti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;581#art-48

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Art. 48 Norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. ((496)), sulla disciplina delle attivita' di giuoco. — Testo vigente | Portale Normativo