Art. 51
In vigore dal 15 ago 1951
I risultati ottenuti dall'esercizio del giuoco o del concorso, formeranno oggetto da parte dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie di una dettagliata relazione amministrativa contabile, la quale è trasmessa per l'approvazione al Ministro per le finanze.
Attività di giuoco riservate al Comitato Olimpico Nazionale italiano e all'Unione Nazionale per l'incremento delle Razze Equine.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;581#art-51