Art. 53
In vigore dal 15 ago 1951
L'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie e le Intendenze di finanza sorvegliano e controllano lo svolgimento delle attività di giuoco di cui all'articolo precedente.
Il controllo suddetto non esime gli enti menzionati nell' e gli eventuali gestori, dal rispondere, nei limiti stabiliti dal presente regolamento e da quelli speciali di ciascun concorso, delle responsabilità ad essi eventualmente imputabili in conseguenza dell'esercizio e della gestione del giuoco o del concorso.
Il Ministero delle finanze si riserva di nominare un proprio rappresentante presso l'Ufficio o il Comitato centrale preposti dagli enti alla direzione del giuoco o del concorso. Può stabilire altresì che propri rappresentanti facciano parte delle Commissioni previste dagli .
In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di fare intervenire alle operazioni del giuoco o del concorso propri funzionari con funzioni ispettive.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;581#art-53