Art. 57

In vigore dal 15 ago 1951
Le schede di partecipazione divengono valide solo se portano impresso od applicato un particolare contrassegno, stabilito dal Ministero delle finanze. L'impressione del contrassegno e la fabbricazione di esso è a carico degli enti indicati nell'. Il Ministero delle finanze regolerà a mezzo di appositi organi di controllo, con opportune cautele e con determinati controlli, le operazioni suddette, nonché lo invio agli uffici del gestore dei contrassegni o delle schede contrassegnate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;581#art-57

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