Art. 59
In vigore dal 15 ago 1951
Esaurito il ciclo annuale del giuoco o del concorso, a svolgimento periodico, o comunque ultimato un tipo di giuoco o concorso, gli enti di cui all' o i loro eventuali gestori, devono, entro venti giorni dalla fine dell'ultimo giuoco o concorso periodico o dalla definitiva ultimazione di essi, provvedere alla resa dei contrassegni o delle schede giacenti ed alla contemporanea chiusura del registro di carico e scarico.
Verificandosi durante lo svolgimento del giuoco o del concorso, od accertandosi in sede di chiusura del registro di carico e scarico, la mancanza di contrassegni o di schede già contrassegnate, gli enti indicati nello , in solido con i loro eventuali gestori, sono tenuti a versare all'Erario i corrispettivi tributi che sarebbero dovuti sul tipo di contrassegno o di scheda contrassegnata mancanti.
In caso di mancanza di schede multiple da sistema, i tributi dovuti sono quelli corrispondenti alla massima giuocata che con la scheda stessa è possibile effettuare.
I tributi non sono dovuti se la mancanza dei contrassegni o della scheda si è verificata indipendentemente dalla volontà, previggenza, cautela e diligenza dei gestori.
Il discarico dei contrassegni e delle schede mancanti dovrà essere autorizzato di volta in volta dal Ministero delle finanze.
È in facoltà del Ministero delle finanze di richiedere agli enti indicati nell' e dai loro eventuali gestori una cauzione a garanzia dell'importo dei tributi dovuti sui bollini di contrassegni e sulle schede risultati mancanti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;581#art-59