Art. 58
In vigore dal 15 ago 1951
Gli enti indicati nell' ed i loro eventuali gestori, sono obbligati alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico della dotazione delle schede già contrassegnate o dei bollini di contrassegno.
Il registro di carico e scarico, costituito da uno generale al centro e da tanti singoli registri quante sono le zone del gestore, deve constare di pagine progressivamente numerate e deve essere preventivamente vidimato dall'organo di controllo che sarà fissato dal Ministero delle finanze.
Il registro di carico e scarico non deve portare cancellature, correzioni od abrasioni, e gli eventuali errori devono essere rettificati mediante successive scritture opportunamente vistate dall'organo di controllo di cui sopra.
Le registrazioni di carico dei bollini di contrassegno o delle schede contrassegnate si effettuano sulla scorta dei documenti di invio, vistati dagli organi di controllo di cui all'.
Le registrazioni di scarico si eseguono, dopo la chiusura di ogni giuoco o concorso periodico.
L'organo di controllo stabilito dal Ministero delle finanze, vista, periodicamente, le operazioni di carico, e, dopo l'espletamento di ogni giuoco o concorso periodico, le operazioni di scarico.
Il registro di carico e scarico deve essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari preposti al controllo e alla vigilanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;581#art-58