Art. 61
In vigore dal 15 ago 1951
I funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale del Ministero delle finanze appositamente delegati, e quelli della Società italiana Autori ed Editori sono abilitati a compiere presso gli uffici del gestore, i suoi incaricati ed i ricevitori autorizzati, gli accertamenti che si rendessero necessari ai fini dell'esatta percezione dei tributi dovuti all'Erario.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 aprile 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1951
Atti del Governo, registro n. 40, foglio n. 46. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;581#art-61