Art. 55

In vigore dal 15 ago 1951
Le ricevitorie del lotto, possono, dietro autorizzazione concessa di volta in volta dal Ministero, accettare l'incarico di ricevere le schede di partecipazione e riscuotere le poste da parte dei concorrenti. Esse possono altresì essere autorizzate a funzionare da centri fiduciari di raccolta delle matrici e delle poste di partecipazione ricevute direttamente da altri incaricati del gestore. Nessuna responsabilità può essere tuttavia fatta risalire al Ministero delle finanze nell'assolvimento degli incarichi suddetti da parte dei gestori delle ricevitorie del lotto, i quali nell'esercizio di dette attività, non sono da considerarsi incaricati di un pubblico servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;581#art-55

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