Art. 49
In vigore dal 15 ago 1951
L'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie mette a disposizione del gestore i fondi - prelevando le relative somme dal c/c postale - per il pagamento dei premi ai vincitori, determinati a norma del regolamento del giuoco o del concorso.
Periodicamente il gestore deve render conto dei premi pagati e di quelli di cui, per qualsiasi motivo, non sia stato possibile effettuare il pagamento. L'importo dei premi non pagati deve essere dal gestore versato nel c/c postale intestato all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;581#art-49