Art. 30

In vigore dal 15 ago 1951
Il Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro, stabilisce di volta in volta, con suo decreto, il compenso dovuto agli incaricati di cui all'articolo precedente. Detto compenso può essere determinato per ogni scheda, ritirata o bollino applicato oppure in misura percentuale sull'importo delle poste riscosse.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;581#art-30

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