Art. 26

In vigore dal 2 ago 1962
Alla direzione delle attività di giuoco gestite direttamente dallo Stato è preposto un Comitato centrale, presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato alle finanze e del quale fanno parte le medesime persone che compongono la Commissione di cui all'. Le funzioni di vice presidente del Comitato sono assunte dal capo dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie. Il segretario della predetta Commissione esercita le funzioni di segretario presso il Comitato centrale. Il capo dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie cura la esecuzione pratica dell'organizzazione e provvede alla risoluzione delle questioni che hanno carattere d'urgenza e l'adempimento degli altri compiti che eventualmente gli sono assegnati dal Comitato centrale, il quale deve ratificare i provvedimenti adottati.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;581#art-26

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