Art. 23
In vigore dal 15 ago 1951
Agli effetti del presente regolamento deve intendersi per gestore la persona fisica o giuridica che provvede con propria organizzazione allo svolgimento delle operazioni del giuoco o del concorso.
Acquistano la qualifica di gestori lo Stato e gli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, se assumono direttamente l'organizzazione e l'esercizio delle attività di giuoco.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;581#art-23