Art. 18

In vigore dal 15 ago 1951
Quando l'ammontare dei singoli premi è ottenuto ripartendo una quota dell'ammontare complessivo delle poste, fra determinate categorie di vincitori, accertati a norma del secondo comma dell', la Commissione centrale di cui all', provvede alla determinazione dei vincitori, sulla scorta degli accertamenti delle Commissioni di archivio. Nel caso in cui nessun reclamo sia stato trasmesso alla Commissione centrale, la quota assegnata ai vincitori è definitiva. Nel caso di reclami trasmessi alla Commissione centrale, il calcolo della quota è effettuato comprendendo provvisoriamente fra i vincitori anche i reclamanti, il premio dei quali viene però accantonato. Qualora tutti i suddetti reclami siano accolti, la quota diventa definitiva. Se uno o più reclami sono respinti, si attende il decorso del termine di decadenza per il ricorso all'autorità giudiziaria, dopo di che se nessun giudizio è stato promosso, si procede alla nuova ripartizione della massa premi, escludendo dal numero dei vincitori quelli il cui reclamo è stato respinto. Qualora, invece, sia stato promosso giudizio, le quote relative rimangono accantonate fino al passaggio in giudicato della sentenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;581#art-18

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