Art. 16
In vigore dal 15 ago 1951
Le Commissioni di cui all' procedono all'esame dei reclami presentati nei termini prescritti.
Nei casi dubbi, la decisione viene demandata all'esame della.
Commissione centrale di cui all', la quale deve decidere entro trenta giorni dalla data del giuoco o del concorso. In ogni singolo regolamento dovrà essere stabilito un ulteriore termine che, cumulato con il precedente, non può essere inferiore a sessanta giorni dalla data del giuoco o del concorso, entro il quale può essere esercitato ricorso all'autorità giudiziaria, avverso il mancato accoglimento del reclamo da parte delle Commissioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;581#art-16