Art. 22

In vigore dal 15 ago 1951
Nel caso di opposizione da parte di terzi al pagamento di uno qualsiasi dei premi, compresi quelli determinati in misura provvisoria, a norma dell', il pagamento stesso è sospeso in tutto o in parte soltanto in seguito a pignoramento o sequestro, regolarmente eseguiti presso il gestore del concorso o presso chi è responsabile del monte premi, ed ottenuti contro l'esibitore della figlia, o contro il nominativo indicato su di essa o sulla matrice. L'importo del premio di cui sia sospeso il pagamento può essere pagato a chi di ragione, in base a sentenza passata in giudicato, oppure in seguito a conciliazione della lite, effettuata con le norme del Codice di procedura civile, od a transazione tra le parti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;581#art-22

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