Art. 8
In vigore dal 15 ago 1951
Qualora prima del compimento delle operazioni di cui all' dovesse verificarsi, per causa di forza maggiore, la distruzione totale o parziale delle matrici ricevute e custodite, le matrici distrutte saranno dichiarate escluse dal concorso ed i relativi concorrenti avranno diritto solamente al rimborso della quota della posta destinata al fondo premi.
La medesima norma sarà applicata, qualora all'inizio delle operazioni sopra menzionate dovesse essere riscontrata la non integrità dell'archivio o della sua chiusura.
Ove le ipotesi di cui ai due comma precedenti dovessero verificarsi dopo il compimento delle operazioni previste dall', saranno considerate valide solamente le vincite già accertate e verbalizzate, esclusa la facoltà di reclamo di cui al secondo comma dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;581#art-8