Art. 4
In vigore dal 15 ago 1951
La partecipazione al giuoco o al concorso deve risultare da apposito modulo o biglietto o da altro documento, genericamente chiamato scheda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;581#art-4