Art. 4

In vigore dal 15 ago 1951
La partecipazione al giuoco o al concorso deve risultare da apposito modulo o biglietto o da altro documento, genericamente chiamato scheda.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;581#art-4

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Art. 4 Norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto — Testo vigente | Portale Normativo