Art. 3
In vigore dal 15 ago 1951
Ogni giuoco o concorso è disciplinato da apposito regolamento.
Esso deve contenere le modalità pratiche per l'attuazione del giuoco e del concorso, le quali, in nessun caso, possono essere in contrasto con le norme contenute nel presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;581#art-3