Art. 3

In vigore dal 15 ago 1951
Ogni giuoco o concorso è disciplinato da apposito regolamento. Esso deve contenere le modalità pratiche per l'attuazione del giuoco e del concorso, le quali, in nessun caso, possono essere in contrasto con le norme contenute nel presente regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;581#art-3

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