Art. 7
In vigore dal 15 ago 1951
Nei casi in cui, agli effetti della validità del giuoco o del concorso, occorra effettuare la custodia delle matrici, concorrono alla determinazione dei vincitori solamente le matrici, che, compilate e ricevute nei modi prescritti, risultino custodite a norma dell'articolo precedente.
Qualora per qualsiasi motivo, la matrice non fosse rinvenuta nell'archivio, la partecipazione al giuoco o al concorso deve considerarsi ad ogni effetto come non avvenuta ed il concorrente ha diritto al solo rimborso della posta pagata, dietro consegna della parte della scheda in suo possesso.
Il disposto del comma precedente si applica anche nel caso in cui la matrice rinvenuta nell'archivio si presenti non integra o non decifrabile in modo da non consentire in tutto o in parte l'accertamento dell'esattezza dei pronostici o delle risposte ai quesiti, od appaia comunque alterata o corretta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;581#art-7