Art. 9

In vigore dal 15 ago 1951
La mancanza delle matrici, rilevata prima della introduzione nell'archivio, e l'esclusione dal concorso di quelle che si trovano nelle condizioni previste dagli (secondo comma) e 8, deve essere notificata al pubblico dalle persone che in base all' sono incaricate della raccolta delle schede o della riscossione delle poste e nel medesimo locale in cui le predette operazioni sono state svolte. Nei casi di esclusione dal giuoco o dal concorso o quando la mancanza della matrice è stata rilevata dal gestore, a quest'ultimo incombe l'obbligo di farne segnalazione alle persone sopra indicate le quali provvederanno a fare la dovuta notifica. L'esclusione dal concorso avviene anche in caso di mancanza o di difetto di notifica. Gli autorizzati al ricevimento delle schede devono denunciare all'atto del deposito delle matrici al gestore del concorso gli estremi di quelle mancanti e le ragioni della mancanza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;581#art-9

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