Art. 14
In vigore dal 17 giu 1950
Gli uffici del Ministero dell'industria e del commercio esistenti in Sardegna, pur provvedendo, in base a direttive dell'Amministrazione regionale, all'adempimento delle funzioni a questa devolute, a termini dell' dello Statuto speciale, nelle materie indicate negli , lettere h) e m), e 4, lettera a) dello Statuto medesimo, restano alle dipendenze del Ministro per l'esercizio delle funzioni riservate allo Stato.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-19;327#art-14