Art. 17
In vigore dal 31 gen 1957
Le funzioni ispettive sulle Camere di commercio, industria ed agricoltura della Sardegna sono esercitate, secondo le direttive del Ministero dell'industria e del commercio, dall'Amministrazione regionale, salvo quelle riguardanti servizi di interesse nazionale, per le quali il Ministero ritenga di dover compiere indagini dirette.
Sono altresì svolte dall'Amministrazione regionale le funzioni di spettanza del Ministero dell'industria e del commercio circa la nomina degli organi camerali e l'istituzione e la gestione di aziende speciali. Alla nomina dei presidenti delle Camere di commercio provvede il Ministero dell'industria e del commercio di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, su proposta del Presidente della Giunta regionale.
Le Camere di commercio, industria e agricoltura della Sardegna sottoporranno all'approvazione dell'Amministrazione regionale le deliberazioni che, in base alle disposizioni vigenti, sono soggette al visto di esecutorietà.
A decorrere dall'esercizio 1950 i bilanci di previsione e i conti consuntivi delle Camere predette saranno approvati dall'Amministrazione regionale, d'intesa con il Ministero dell'industria e del commercio.
L'aliquota di imposta camerale da applicare nella circoscrizione di ciascuna Camera sarda, nei limiti massimi stabiliti dalla legge dello Stato, sarà fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale d'intesa col Ministero dell'industria e del commercio.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 26 gennaio 1957, n. 15 (in G.U. 1a s.s. 30/01/1957, n. 27), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della prima parte del primo comma dell'art. 17 ("Le funzioni ispettive sulle Camere di commercio industria ed agricoltura della Sardegna sono esercitate, secondo le direttive del Ministero dell'industria e del commercio, dall'Amministrazione regionale") e del quarto comma dello stesso art. 17 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-19;327#art-17